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VAI AL LAVORO IN BICI? IN CASO DI INFORTUNIO L’INAIL DEVE RISARCIRE


Un’interessante sentenza della Cassazione (sentenza 31 agosto 2018, n. 21516) affronta il tema degli indennizzi in caso di danno occorso al dipendente mentre si reca al lavoro utilizzando la propria bicicletta quale mezzo di trasporto privato. La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’utilizzo della bicicletta da parte del dipendente non potesse costituire una scelta necessaria e come tale, in caso di infortunio, il lavoratore non avrebbe potuto beneficiare della tutela assicurativa dell’INAIL.

In uno dei casi analizzati dalla Corte, qualora la bicicletta sia necessaria a causa dell’assenza di mezzi pubblici e di impossibilità di percorrere a piedi il tratto casa-lavoro, afferma che l’uso della bicicletta “può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività ivi svolta, restando invece escluso il cd. rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente”.

E’ pertanto la legge a sancire oggi il diritto del lavoratore ad essere tutelato sotto il profilo assicurativo anche per l’infortunio eventualmente occorso durante il tragitto casa-lavoro effettuato utilizzando la propria bicicletta.

 

A cura di Carlo Gugliotta per InBici Magazine

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