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IL NUOVO CODICE DELLA STRADA. I COMPORTAMENTI DA TENERE E QUELLI DA EVITARE


La circolazione dei velocipedi e il comportamento dei ciclisti in genere ha la sua norma di riferimento nell’articolo 182 del Codice della Strada e nel collegato articolo 377 del Regolamento di Esecuzione. Oltre alle specifiche previsioni dell’articolo 182 il ciclista deve comunque rispettare le altre norme di comportamento valide per tutti i conducenti e, in particolare, le prescrizioni della segnaletica.

Per condurre un velocipede non sono necessari requisiti anagrafici e titoli abilitativi. Vale al riguardo solo la prescrizione di cui all’articolo 115 del C.d.S., il quale prevede genericamente che chi guida veicoli (per cui anche i velocipedi) deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici. Ne consegue che anche il conducente di un velocipede che guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope risponde dei reati di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S., alla stregua di un’automobilista, pur non subendo la sospensione della patente anche se ne fosse titolare.

In presenza di una pista ciclabile, indicata dall’apposito segnale, i conducenti di velocipedi devono servirsene, non possono circolare sulla carreggiata. Solo in mancanza delle apposite piste possono percorrere la carreggiata, tenendosi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito dei veicoli a motore. Nel punto in cui le piste ciclabili si interrompono, per immettersi nelle carreggiate a traffico veloce o per attraversare le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. I conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai ciclisti che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili.

I ciclisti devono di regola procedere su unica fila e comunque mai affiancati in numero superiore a due. Se nei centri abitati percorrere su unica fila è rimesso alla decisione del ciclista in base alle condizioni della circolazione (es. se il passaggio non è stretto o ingombrante, se non si trova in curva, ecc.), fuori dei centri abitati diviene un obbligo, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda a destra del conducente più grande.

Nella marcia ordinaria, quindi al di fuori delle piste ciclabili, i ciclisti devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.

a cura della redazione

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