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IL NUOVO CODICE DELLA STRADA. NELLA JUNGLA DELLE E-BIKE


Sono la nuova frontiera del mondo bike, il segmento che – vendite alla mano – ha registrato le percentuali di crescita più sostanziose. Parliamo delle biciclette a pedalata assistita, considerate a tutti gli effetti dl nuovo codice della strada dei velocipedi.

Tali veicoli sono dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Le  biciclette a pedalata  assistita sono munite di norma di: telaio (struttura portante) di un normale velocipede; motore elettrico funzionante a una tensione di 24 V o 36 V collegato ai pedali; centralina elettronica appositamente mappata che consente di ottimizzare la pedalata in ogni situazione di marcia (pianura, salita, discesa, ecc.); accumulatore di corrente ricaricabile che garantisce un autonomia di circa 40/80 km.

Una lieve pressione sul pedale invia il segnale elettrico al motore che “assiste” la pedalata e coadiuva il conducente, riducendo lo sforzo e coniugando efficienza nel trasporto, sostenibilità ambientale e benessere fisico. Azionando i freni o interrompendo la pedalata il motore si arresta automaticamente().

Il nuovo regolamento UE relativo ai veicoli a due ruote, tre ruote e ai quadricicli (Reg. n. 168/2013) esclude dal campo di applicazione i veicoli a pedalata assistita e ricomprende nella  nuova sottocategoria L1e-A  i  cicli a propulsione  (compresi i tricicli e i quadricili) che sono muniti di una propulsione ausiliaria destinata ad assistere la pedalata, con potenza della propulsione che è interrotta ad una velocità del veicolo inferiore o uguale a 25 km/h ed è inferiore o uguale a 1000 W (potenza nominale continua o netta massima).

Lo stesso regolamento considera, invece, veri e propri ciclomotori a due ruote (cat. L1eB) i veicoli leggeri che sviluppano una potenza nominale continua o netta massima superiore a 1kW e fino a 4kW e raggiungono una velocità di 45 Km/h.

Il regolamento 168/2013 è applicabile per i veicoli di categoria L1e a partire dal 1 gennaio 2017 in quanto ha esteso la validità della direttiva 2002/24 sino al 31 dicembre del 2016.

Pertanto, dal 1 gennaio 2017, la situazione è la seguente: i veicoli a due ruote che soddisfano i requisiti dell’art. 50 CdS, ovvero, hanno un motore che si attiva solamente se i pedali girano, raggiungono la velocità massima assistita di 25 km/h ed hanno una potenza massima nominale continua del motore di 250W, sono considerati a tutti gli effetti come velocipedi: possono essere acquistati liberamente, non necessitano di omologazione e sottostanno alla disciplina dettata per le biciclette normali.

I veicoli a due ruote che non soddisfano anche uno solo dei requisiti previsti dall’art. 50 CdS non possono essere considerati velocipedi e per essere commercializzati e, di conseguenza, utilizzati necessitano della certificazione di omologazione. I veicoli a due ruote della categoria L1eA di cui al regolamento UE 168/2013 non soddisfano i requisiti che consentono di qualificarli come velocipedi. Quelli di categoria L1eB, avendo una potenza massima nominale continua inferiore o uguale a 4kW e potendo raggiungere una velocità massima per costruzione del veicolo non superiore a 45 km/h, necessitano per la loro conduzione della patente di categoria AM che può essere conseguita all’età di 14 anni.

a cura della redazione

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Un Commento

  1. A mio avviso il regolamento UE 168/2013 ha coniato una novità legislativa e cioè quella
    dei veicoli a motore leggero a due ruote, facendoci rientrare i così detti “cicli a propulsione”
    di cui alla sottocategoria L1e-A da equipararsi a velocipedi di cui all’art. 50 c.d.s., ma da
    non confondersi con essi, o con le biciclette a pedalata assistita, purchè la mappatura della centralina,
    nonostante la potenza nominale sino a più o meno 1000 W, non faccia superare la velocità di 25 Km. orari.

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