L’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha ricevuto un ricorso da parte della signora Daria Morganti contro la Federazione Ciclistica Italiana per l’annullamento del 10 marzo 2014, con la quale la Corte Federale della F.C.I. ha accolto parzialmente il ricorso e, visto l’art. 37, comma 3, dello Statuto, ha annullato in parte l’art. 1.1.03 delle norme attuative per il settore cicloturistico ed amatoriale 2014 nell’inciso “ovvero che siano assoggettati ad indagini” che, per l’effetto, va dunque letto in questo modo: “non potranno essere tesserati cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei (6) per motivi legati al doping”.
La ricorrente chiede, altresì, all’Alta Corte di dichiarare l’illegittimità/invalidità/inefficacia del “requisito etico”, di cui all’art. 1.1.03 delle Norme Attuative 2014 del Settore Cicloturistico e Amatoriale Nazionale, così come riformato dalla decisione della Corte Federale del 1-2-2014.
Fonte www.cicloamatoriale.it