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IL NUOVO CODICE DELLA STRADA: BICICLETTE: ECCO COSA BISOGNA SAPERE PER AVERE UN MEZZO A NORMA


Nel nostro Codice della Strada le regole relative alla circolazione dei velocipedi sono contenute essenzialmente negli articoli 182, 50, 68 e 69 e nelle correlate norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. Le principali disposizioni sui velocipedi si possono distinguere in: norme relative al velocipede in sé (definizione, caratteristiche costruttive, funzionali e di equipaggiamento); norme di comportamento per i ciclisti. Oggi vedremo, in particolare, le regole sui velocipedi.

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Il velocipede appartiene alla vasta categoria dei veicoli in generale. Nel caso in cui non fosse guidato – ma condotto a mano – il ciclista è assimilato al pedone.

E’ considerata velocipede anche la bicicletta a pedalata assistita, dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare (art. 50 C.d.S.). Il venire meno anche di una sola di tali caratteristiche (es. un motore ausiliario non elettrico o avente potenza superiore a 0,25 KW) fa rientrare il veicolo tra i ciclomotori e quindi sorgere l’obbligo dell’assicurazione R.C.A., della patente, dell’uso del casco, ecc.

La propulsione di un velocipede deve dunque essere di natura esclusivamente muscolare.

Non ha rilevanza se la forza muscolare è data mediante i pedali o altri dispositivi (es. azionati a braccia) e né se a fornirla siano uno più persone, purché si trovino sul veicolo e la guida rimane affidata ad una sola persona.

Ne deriva che appartengono alla categoria dei velocipedi non solo le biciclette (con due ruote) ma anche i tandem e i velocipedi a tre o più ruote che siamo soliti vedere nelle località turistiche, nonché le c.d. Handbike, ovvero la bicicletta a tre ruote, mossa da una pedaliera azionata con le braccia, utilizzata da atleti con ridotta o nulla possibilità di deambulazione. Le handbike sono considerate velocipedi a patto che rispettino i limiti di sagoma di cui all’art. 50 CdS.

La circolazione dei velocipedi non è soggetta a particolari prescrizioni: omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, ecc. L’omologazione è prevista solo per velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente (art. 68, comma 4, CdS.).

Quando circolano su strada i velocipedi devono essere muniti di: a) di un dispositivo frenante per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; b) di un campanello per le segnalazioni acustiche, la cui intensità di suono deve essere tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza; c) di luci anteriori bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi, per le segnalazioni visive; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati del velocipede. Tale obbligo sussiste solo da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità. Al di fuori di tali circostanze la mancanza o l’inefficienza dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva non sono sanzionabili.

Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1, (campanello per le segnalazioni acustiche, luci anteriori bianche o gialle, luci posteriori rosse, catadiottri rossi) non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante una competizione sportiva.

Sui velocipedi è consentito il trasporto di un bambino di età non superiore ad otto anni, purché siano dotati di seggiolino avente le caratteristiche stabilite dall’articolo 225 del Regolamento.

Un velocipede può agganciare un piccolo rimorchio purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi i 3 metri; la larghezza massima totale del rimorchio non sia superiore a 75 cm e l’altezza massima, compreso il carico, non è superiore a 1 metro; la massa trasportabile non sia superiore a 50 Kg.

Per la circolazione notturna il rimorchio deve inoltre essere equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all’articolo 224 del Regolamento.

a cura della redazione

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4 Commenti

  1. Ho letto che il ciclista che conduce a mano il velocipede sulle strisce pedonali è assimilato al pedone, ma vi è l’obbligo di passare sulle strisce pedonali conducendo a mano il velocipede? Grazie della risposta.

  2. Buon giorno, una precisazione in merito all’udibilità dellavvisatore acustico:

    letto e riletto il CdS non mi risulta che sia indicata la distanza di udibilità del predetto dispositivo; cortesemente mi pottee indicare la fonte di riferimento.

    Grazie in anticipo.

  3. Nessuno parla di numero max di ciclisti in gruppo: sarebbe auspicabile che, tranne casi particolari (da precisare e regolamentare) non siano composti da un numero max di 3 ciclisti (rigorosamente in fila indiana!)

  4. nessuno parla dell’obbligo imposto dal codice della strada ( e dal buon senso ) ….fuori dai centri abitati si deve circolare in fila indiana ! a prescindere dal rispetto ( anch’io sono un ciclista e procedo sempre il più possibile vicino al ciglio della strada ) che deve essere reciproco fra automobilisti e ciclisti ne va la sicurezza per il ciclista .

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