MAGNETIC DAYS SKIN BANNER
HOTEL ON BIKE TOP BANNER

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA. NELLA JUNGLA DELLE E-BIKE


Sono la nuova frontiera del mondo bike, il segmento che – vendite alla mano – ha registrato le percentuali di crescita più sostanziose. Parliamo delle biciclette a pedalata assistita, considerate a tutti gli effetti dl nuovo codice della strada dei velocipedi.

Canale InBici Media Group

Tali veicoli sono dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Le  biciclette a pedalata  assistita sono munite di norma di: telaio (struttura portante) di un normale velocipede; motore elettrico funzionante a una tensione di 24 V o 36 V collegato ai pedali; centralina elettronica appositamente mappata che consente di ottimizzare la pedalata in ogni situazione di marcia (pianura, salita, discesa, ecc.); accumulatore di corrente ricaricabile che garantisce un autonomia di circa 40/80 km.

Una lieve pressione sul pedale invia il segnale elettrico al motore che “assiste” la pedalata e coadiuva il conducente, riducendo lo sforzo e coniugando efficienza nel trasporto, sostenibilità ambientale e benessere fisico. Azionando i freni o interrompendo la pedalata il motore si arresta automaticamente().

Il nuovo regolamento UE relativo ai veicoli a due ruote, tre ruote e ai quadricicli (Reg. n. 168/2013) esclude dal campo di applicazione i veicoli a pedalata assistita e ricomprende nella  nuova sottocategoria L1e-A  i  cicli a propulsione  (compresi i tricicli e i quadricili) che sono muniti di una propulsione ausiliaria destinata ad assistere la pedalata, con potenza della propulsione che è interrotta ad una velocità del veicolo inferiore o uguale a 25 km/h ed è inferiore o uguale a 1000 W (potenza nominale continua o netta massima).

Lo stesso regolamento considera, invece, veri e propri ciclomotori a due ruote (cat. L1eB) i veicoli leggeri che sviluppano una potenza nominale continua o netta massima superiore a 1kW e fino a 4kW e raggiungono una velocità di 45 Km/h.

Il regolamento 168/2013 è applicabile per i veicoli di categoria L1e a partire dal 1 gennaio 2017 in quanto ha esteso la validità della direttiva 2002/24 sino al 31 dicembre del 2016.

Pertanto, dal 1 gennaio 2017, la situazione è la seguente: i veicoli a due ruote che soddisfano i requisiti dell’art. 50 CdS, ovvero, hanno un motore che si attiva solamente se i pedali girano, raggiungono la velocità massima assistita di 25 km/h ed hanno una potenza massima nominale continua del motore di 250W, sono considerati a tutti gli effetti come velocipedi: possono essere acquistati liberamente, non necessitano di omologazione e sottostanno alla disciplina dettata per le biciclette normali.

I veicoli a due ruote che non soddisfano anche uno solo dei requisiti previsti dall’art. 50 CdS non possono essere considerati velocipedi e per essere commercializzati e, di conseguenza, utilizzati necessitano della certificazione di omologazione. I veicoli a due ruote della categoria L1eA di cui al regolamento UE 168/2013 non soddisfano i requisiti che consentono di qualificarli come velocipedi. Quelli di categoria L1eB, avendo una potenza massima nominale continua inferiore o uguale a 4kW e potendo raggiungere una velocità massima per costruzione del veicolo non superiore a 45 km/h, necessitano per la loro conduzione della patente di categoria AM che può essere conseguita all’età di 14 anni.

a cura della redazione

KTM REVELETOR ALTO BANNER NEWS 3
SCOTT BANNER NEWS
GELMI BANNER BLOG
BELTRAMI SIGMA BLOG NEWS
ACSI BANNER BLOG+ DENTRO NOTIZIE
KTM XSTRADA MASTER BANNER NEWS 6
BANNER THREEFACE
Magnetic Days Biomecanica
GIST BANNER NEWS BLOG

Un Commento

  1. A mio avviso il regolamento UE 168/2013 ha coniato una novità legislativa e cioè quella
    dei veicoli a motore leggero a due ruote, facendoci rientrare i così detti “cicli a propulsione”
    di cui alla sottocategoria L1e-A da equipararsi a velocipedi di cui all’art. 50 c.d.s., ma da
    non confondersi con essi, o con le biciclette a pedalata assistita, purchè la mappatura della centralina,
    nonostante la potenza nominale sino a più o meno 1000 W, non faccia superare la velocità di 25 Km. orari.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *